Art. 7.
(Progetti di ricerca).

      1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano finanziano progetti di ricerca finalizzati alla cura, alla prevenzione e alla guarigione delle patologie talassemica e drepanocitica

 

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e di ogni altra forma combinata di emoglobinopatia genetica, su proposta dei centri di cui all'articolo 3, dietro presentazione di progetti dettagliati, presentati da équipe mediche o universitarie, nei limiti di spesa stabiliti all'articolo 13, comma 11.
      2. I progetti di ricerca sono sottoposti all'esame della commissione di cui al comma 9 dell'articolo 13 o di quella istituita presso il Ministero della salute con le stesse modalità ivi previste e secondo un regolamento del Ministro della salute da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. La ricerca medico-scientifica di base e farmacologica sulle patologie di cui alla presente legge è regolamentata ai sensi della legislazione statale vigente e delle disposizioni in materia emanate dall'Unione europea.
      4. Sono applicabili alla ricerca farmacologica le disposizioni legislative in materia di ricerca per i farmaci relativi alle malattie rare.